Per quanto concerne la fruizione dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud” va evidenziato che la giurisprudenza di merito ha escluso la possibilità di attribuire al codice ATECO una valenza automaticamente preclusiva dell’accesso alle agevolazioni, in assenza di una verifica sostanziale dell’attività esercitata.
In particolare, il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro con la sentenza n. 619 del 13/06/2025 ha precisato: “….i soggetti che svolgono attività di promotore finanziario non rientrano nella categoria degli intermediari esclusi dal beneficio ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020. I promotori finanziari non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di intermediari finanziari individuate dall’art. 162 bis TUIR, che costituisce parametro di riferimento per l’individuazione dei soggetti esclusi dagli aiuti di Stato. Il codice ATECO essendo una mera classificazione utilizzata dall’ISTAT per scopi statistici, non ha valore legale e certificativo dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e non può quindi costituire, di per sé, elemento idoneo a precludere l’accesso ai benefici contributivi previsti dalla legge”.
In termini analoghi, seppur con riferimento all’attività di agenzia assicurativa, si è pronunciato il Tribunale di Cagliari con la sentenza 25/03/2026 n. 571 “[…..] Non appare, infatti, sufficiente la coincidenza del solo Codice Ateco posseduto per poter ritenere legittima l’esclusione delle agenzie libere di assicurazione – le quali appartengono per lo più al genus delle piccole medie imprese non equiparabili, dunque, alle grandi imprese assicurative – dalla fruizione delle agevolazioni contributive previste dalla richiamata normativa. È chiaro, infatti, che dette imprese non svolgono alcuna attività di natura strettamente finanziaria: non erogano mutui o prestiti, non ricevono depositi ma si limitano a svolgere attività agenziale assicurativa in nome e per conto della committente. Le imprese assicurative dei mediatori non possono, infatti, per requisiti reddituali e dimensionali essere equiparate agli istituti finanziari assicurativi (…)” (Conforme Tribunale di Pescara n. 136 del 25.2.2026).
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