L’art. 9 della legge 01/12/1970 n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio – così come modificato al terzo comma sancisce che : Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. Per la ripartizione della pensione di reversibilità tra il divorziato ed il coniuge superstite, quando l’ex coniuge divorziato ha tutti i requisiti di legge e fa domanda all’INPS per ottenere la pensione di reversibilità dell’ex marito generalmente l’INPS risponde di non poter accogliere la domanda precisando che l’ex coniuge ha contratto nuovo matrimonio e che per richiedere una quota della pensione l’ex coniuge deve rivolgersi al Tribunale che dovrà statuire sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite. Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17248 del 28/07/2006 la Corte individua tra gli errori dei giudici di merito il non avere utilizzato il criterio correttivo rispetto a quello principale della durata del matrimonio, della correlazione tra l’importo dell’assegno e la quota di pensione e l’ulteriore errore di aver reputato rilevante un fatto sopravvenuto al decesso dovendo la ripartizione in questione essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso senza potersi tenere conto di fatti sopravvenuti.
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