Quando vi sono canoni di locazione non pagati, il locatore può richiedere sin dall’atto di intimazione, e quindi ai sensi dell’art. 664 c.p.c., la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all’esecuzione dello sfratto, tale istanza di ingiunzione rimane necessariamente correlata alla pronuncia della convalida dello sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore. Il presupposto per l’accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, avanzata contestualmente all’intimazione di sfratto per morosità, è costituito perciò dalla ordinanza di convalida dello stesso sfratto, e non può, quindi, essere alternativamente rappresentato dall’ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni dell’intimato. Nel caso di opposizione del conduttore e di conseguente mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., l’originaria domanda di ingiunzione per i canoni, mancando il presupposto di accoglibilità costituito dalla convalida, si tramuta autonomamente in una domanda di condanna, sicché il diritto alla corresponsione di quella somma potrà essere riconosciuto nella sentenza resa all’esito della fase a cognizione piena.
L’art. 55 della legge n.392/1978 (termine per il pagamento dei canoni scaduti) sancisce : La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’imposto dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza , protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Quindi quando viene fissata l’udienza di verifica perché il conduttore si è avvalso dell’art. 55 della legge n°392/1978 sopraindicato per purgare la mora, “il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità” (Cassazione civile sez. III, sentenza 05/04/2012 n. 5540)
“Per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all’istaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato” (Cassazione civile sez. III, Ordinanza 14/02/2023 n. 4616). In questo caso il Giudice pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto e per le spese relative all’intimazione.
Quando vi è l’opposizione dell’intimato, ed eventualmente anche concessa l’ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., il locatore, che avesse già proposto, contestualmente all’intimazione di sfratto, la domanda di ingiunzione, non può ammissibilmente formulare un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo volto a conseguire in separato giudizio il pagamento degli stessi canoni già oggetto di sfratto per morosità (nonché appunto di domanda ex art. 664 c.p.c.); la facoltà di instaurare un giudizio separato per il pagamento dei canoni, prevista dall’art. 669 c.p.c., è invero subordinata dalla medesima norma alla mancata richiesta di quei medesimi canoni nelle forme di cui agli artt. 658 e 664 c.p.c..