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surroga Fondo di Garanzia INPS diritti lavoratore

Il Fondo di Garanzia dell’INPS quando corrisponde al lavoratore il trattamento di fine rapporto dovuto dal datore di lavoro si surroga nel diritto del lavoratore, nella sua stessa posizione in forza del titolo ottenuto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro. La costante giurisprudenza richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 32178/2024 laddove si è sostenuto che ” Ai sensi dell’art.2, co.7 L. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r., è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi degli artt.2751 bis e 2776 c.c. L’azione dell’Inps va allora qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell’art.1204 c.c. L’azione di surroga, a differenza dell’azione di regresso, non si configura come diritto nuovo ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di t.f.r. La qualificazione in termini di surrogazione legale dell’azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato da questa Corte per cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e Inps avente ad oggetto la prestazione dovuta dal Fondo di garanzia per il t.f.r. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22, Cass.1861/22 tra le tante). Nel caso di specie la surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si instaura tra Inps e datore una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso il datore, diritto trasmesso all’Inps in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art. 1203 c.c.). Nello stesso senso si afferma costantemente (Cass.29219/19, Cass.3296/18 tra le tante) che l’Inail è surrogato ex art.1916 c.c. nel diritto del lavoratore danneggiato verso il responsabile civile, estraneo al rapporto assicurativo, una volta che abbia pagato al danneggiato/assicurato la prestazione previdenziale oggetto del rapporto previdenziale. Qualificata in termini di surrogazione l’azione esperita dall’Inps ai sensi dell’art. 2, co.7 L. n.297/82, va aggiunto che la surrogazione, diversamente dal regresso, è soggetta non a prescrizione decennale ma allo stesso termine di prescrizione cui è soggetto il diritto oggetto di surroga (Cass.4347/09, Cass.17157/02). Nel caso di specie, la prescrizione del diritto della lavoratrice al pagamento del t.f.r. verso il lavoratore era quinquennale ai sensi dell’art.2948 n.5 c.c. Tuttavia, occorre anche considerare che, ai sensi dell’art. 2953 c.c., la prescrizione del diritto del lavoratore diviene decennale ove il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato che condanni il datore; la prescrizione decorre in tal caso dal passaggio in giudicato della sentenza (Cass.4676/23), con possibilità di rilievo d’ufficio in questa sede dell’esatto termine di decorrenza della prescrizione (Cass.28565/22). Del termine decennale ex art.2953 c.c. si può giovare l’Inps quale successore nel diritto della lavoratrice poiché, come detto, l’azione di surroga è esperibile nello stesso termine prescrizionale del diritto spettante all’originario creditore”. Per qualsiasi controversia contro l’INPS rivolgersi allo studio legale Loreto dell’avv. Vincenzo Loreto con patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori con sede in Napoli-Mergellina alla Via Giordano Bruno n°169 telefono 081683550 mail info@avvocatoloreto.it.