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t.f.r. Fondo di Garanzia INPS

Il diritto del lavoratore al pagamento del trattamento di fine rapporto si perfeziona con la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Il credito è immediatamente esigibile salvo diversa previsione del contratto collettivo applicabile al caso di specie e si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2948 comma 5 c.c.. Nel caso di insolvenza del datore di lavoro interviene il Fondo di Garanzia per il T.F.R. dell’INPS che si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento spettante al lavoratore o ai suoi aventi diritto anche con riguardo ai lavoratori dipendenti di azienda sequestrate o confiscate alla mafia. La liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Fondo di Garanzia dell’INPS è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro. L’INPS interviene con modalità differente a seconda che il datore di lavoro sia o meno assoggettabile a procedure concorsuali. Lo studio legale Loreto dell’avv. Vincenzo Loreto in Napoli-Mergellina alla Via Giordano Bruno n.169, tel. 081683550 mail info@avvocatoloreto.it con patrocinio in Cassazione è abilitato all’invio telematico al Fondo di Garanzia dell’INPS delle richieste di pagamento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità di retribuzione.